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Nasce l’«organizzatore della condivisione dell’energia»: cosa cambia per imprese e cittadini

Il D.Lgs. 3/2026 sul nuovo assetto del mercato elettrico introduce una figura professionale autonoma per gestire la condivisione dell’energia rinnovabile, distinta dal venditore. Un’opportunità concreta per CER, condomini e PMI – ma la piena operatività attende ancora la regolazione attuativa dell’ARERA.

Per la prima volta il legislatore italiano riconosce, con un nome e una disciplina propri, chi gestisce “per conto altrui” l’energia condivisa all’interno di una comunità energetica o di una configurazione di autoconsumo. Lo fa il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, in vigore dal 24 gennaio 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell’assetto del mercato elettrico (il c.d. market design) e, attraverso la modifica del D.Lgs. 210/2021, introduce la figura dell’«organizzatore della condivisione dell’energia rinnovabile».

Non è un dettaglio tecnico. È il tassello che mancava per trasformare la condivisione dell’energia da adempimento complesso, gestito a fatica dai soci, in un servizio professionale affidabile a un soggetto terzo qualificato. Vediamo che cosa prevede davvero la norma, che cosa è già possibile e che cosa, invece, attende ancora un passaggio regolatorio.

La novità: una figura nuova dentro il market design

La direttiva (UE) 2024/1711 ha elevato la “condivisione dell’energia” a diritto dei clienti attivi e, nel nuovo art. 15-bis della direttiva 2019/944, ha previsto che i clienti possano nominare un terzo come organizzatore della condivisione. Il D.Lgs. 3/2026 ha trasposto questo schema modificando il D.Lgs. 210/2021 (art. 14, commi 8-bis e seguenti): la condivisione può avvenire sulla base di accordi privati tra clienti attivi oppure essere affidata, appunto, a un organizzatore.

Il punto dirimente, spesso frainteso: l’organizzatore non coincide necessariamente con il “referente” della CER verso il GSE, che resta un ruolo distinto e formale. L’organizzatore può essere lo stesso soggetto, ma può anche essere una persona giuridica esterna alla comunità. È questa la vera novità operativa: la gestione della condivisione diventa un servizio che si può esternalizzare.

Chi è (e cosa può fare) l’organizzatore

In coerenza con la direttiva, l’organizzatore della condivisione è il soggetto terzo nominato dai partecipanti per occuparsi, in sintesi, di:

  • comunicare con fornitori, distributore (DSO) e operatore di trasmissione in merito agli accordi di condivisione, anche per tariffe, oneri e imposte;
  • supportare la gestione e il bilanciamento dei carichi flessibili, della generazione distribuita e degli accumuli che fanno parte dell’accordo di condivisione;
  • stipulare contratti e curare la fatturazione verso i clienti attivi che partecipano alla condivisione;
  • installare e far funzionare gli impianti di produzione o di stoccaggio, comprese misura e manutenzione.

La norma europea aggiunge un elemento pratico rilevante: l’organizzatore (o altro terzo) può possedere o gestire impianti rinnovabili o di stoccaggio fino a 6 MW senza per questo essere qualificato come “cliente attivo”, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. Si apre così uno spazio chiaro per sviluppatori, ESCo e operatori che vogliano mantenere un ruolo gestionale anche dopo aver ceduto l’impianto alla comunità.

Il “cliente attivo” allargato e le soglie

Il decreto amplia la definizione di cliente attivo includendo espressamente la condivisione dell’energia, accanto all’autoconsumo e alla vendita dell’autoprodotto, e consente di stipulare più contratti di fornitura e di condivisione. Restano fermi i limiti dimensionali pensati per preservare la natura non professionale dell’attività: per le singole abitazioni la capacità di riferimento è fino a 30 kW, mentre per i condomini si arriva fino a 100 kW. Chi condivide entro questi limiti non assume gli obblighi tipici dei fornitori.

Il nodo pratico: gestire la condivisione non è vendere energia

Qui sta il valore della riforma per chi opera nel settore. Gestire la condivisione significa governare la condivisione virtuale di energia già prodotta dagli impianti della configurazione e ripartire i benefici economici (tariffa premio del Decreto CACER e corrispettivo di valorizzazione ARERA del TIAD). Non significa cedere energia ai membri.

Ne discende che, secondo la lettura prevalente, per la sola funzione di organizzazione della condivisione non è richiesta l’iscrizione all’Elenco dei venditori di energia elettrica (il registro “EVE”, disciplinato dal D.M. 164/2022): resta invece attività di vendita – e quindi soggetta a EVE – la fornitura dell’energia “integrativa”, cioè quella che copre i consumi nelle ore in cui la produzione rinnovabile non basta. È una distinzione netta, che sul piano fiscale trova conferma nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: le somme che la CER ripartisce ai membri non sono corrispettivi di vendita ma restituzioni di benefici, escluse dal campo IVA e non qualificabili come distribuzione di utili (Ris. 37/E del 22 luglio 2024 e risposta n. 201/2024).

Lo stato dell’arte a giugno 2026: manca ancora la regolazione ARERA

Va detto con chiarezza, per non generare aspettative premature. Il comma 8-septies del nuovo art. 14 del D.Lgs. 210/2021 demanda all’ARERA una o più delibere attuative per definire nel dettaglio i requisiti dell’organizzatore, la gestione dei dati di misura e i rapporti con il Sistema Informativo Integrato (SII). Alla data di questo contributo (giugno 2026) tale regolazione non è ancora stata adottata: l’Autorità ha avviato i procedimenti di adeguamento (tra cui il Codice di condotta commerciale e la regolazione precontrattuale e contrattuale), e la piena operatività della condivisione – con l’adeguamento del SII – è attesa entro la fine del 2026.

In altre parole: la cornice di legge c’è ed è già efficace, ma il “motore” operativo – requisiti, schemi contrattuali standard, flussi dati – sarà definito dall’ARERA. Chi si muove ora deve farlo con contratti costruiti sulla disciplina generale del mandato (artt. 1703-1730 c.c.) e con clausole capaci di adattarsi automaticamente alla regolazione che verrà.

Opportunità e impatti per le imprese

Per i venditori di energia che già operano con le comunità, il D.Lgs. 3/2026 apre la possibilità concreta di posizionarsi come operatori integrati – fornitore dell’energia integrativa, organizzatore della condivisione e gestore tecnico della ripartizione – all’interno di un unico rapporto con i membri, senza rinunciare all’abilitazione EVE né richiedere nuove autorizzazioni. Per le ESCo, gli studi e le società di gestione, nasce un mercato di servizi professionali (rendicontazione GSE, gestione SII, monitoraggio contatori, ripartizione incentivi) finora svolti in modo frammentario.

Per gli sviluppatori di impianti, la figura consente di restare nella catena del valore anche dopo la cessione dell’impianto alla comunità, gestendone l’energia (entro la soglia dei 6 MW senza diventare cliente attivo). Per le PMI partecipanti, la condivisione resta un’opportunità di riduzione dei costi, purché non costituisca l’attività principale e nel rispetto dei codici ATECO esclusi.

Opportunità e impatti per i cittadini

Per le famiglie, i condomini e i piccoli consumatori il beneficio è soprattutto di semplificazione: affidare a un organizzatore qualificato i rapporti con GSE, distributore e SII significa togliere ai soci la parte più ostica della gestione, mantenendo intatti i diritti di cliente finale – in primis quello di scegliere e cambiare liberamente il venditore. La riforma rafforza inoltre le tutele contrattuali (diritto a contratti a prezzo fisso e a tempo determinato, accanto a quelli a prezzo dinamico) e l’attenzione alle famiglie vulnerabili.

Le questioni ancora aperte

Due punti meritano attenzione nei contratti. Il primo è il conflitto di interessi quando il venditore è anche organizzatore della stessa comunità: l’interesse a vendere più energia integrativa può confliggere con quello di massimizzare la condivisione interna. Il regolamento della CER e il contratto di organizzazione devono disciplinarlo espressamente (trasparenza, indicatori di performance, separazione delle partite). Il secondo è il regime di responsabilità dell’organizzatore per errori nella rendicontazione o nella ripartizione: in attesa della delibera ARERA si applica la responsabilità professionale per colpa propria del mandato, che va perimetrata in contratto (obblighi di diligenza, manleve, coperture assicurative).

Cosa può fare Enerleg

Enerleg affianca imprese, comunità energetiche, condomini ed enti pubblici nel tradurre questa riforma in soluzioni operative concrete, in particolare per:

  • valutare se e come introdurre un organizzatore della condivisione nella propria configurazione, distinguendo i ruoli di referente GSE, organizzatore e venditore;
  • redigere il contratto di organizzazione della condivisione e adeguare statuti e regolamenti di ripartizione, con clausole di conflitto di interessi, responsabilità e adattamento alla futura regolazione ARERA;
  • impostare correttamente i profili EVE, IVA e fiscali (alla luce della Ris. 37/E/2024), evitando di confondere ripartizione dei benefici e vendita di energia;
  • strutturare l’offerta integrata “fornitura + organizzazione + gestione” per i venditori e gli operatori che vogliono posizionarsi come interlocutore unico;
  • monitorare l’evoluzione regolatoria (delibere ARERA, SII) e aggiornare tempestivamente contratti e processi.

L’obiettivo è uno solo: cogliere le opportunità della condivisione restando dentro ciò che la normativa già consente, senza forzature.

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