Nasce l’«organizzatore della condivisione dell’energia»: cosa cambia per imprese e cittadini

Il D.Lgs. 3/2026 sul nuovo assetto del mercato elettrico introduce una figura professionale autonoma per gestire la condivisione dell’energia rinnovabile, distinta dal venditore. Un’opportunità concreta per CER, condomini e PMI – ma la piena operatività attende ancora la regolazione attuativa dell’ARERA.

Per la prima volta il legislatore italiano riconosce, con un nome e una disciplina propri, chi gestisce “per conto altrui” l’energia condivisa all’interno di una comunità energetica o di una configurazione di autoconsumo. Lo fa il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, in vigore dal 24 gennaio 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1711 sul miglioramento dell’assetto del mercato elettrico (il c.d. market design) e, attraverso la modifica del D.Lgs. 210/2021, introduce la figura dell’«organizzatore della condivisione dell’energia rinnovabile».

Non è un dettaglio tecnico. È il tassello che mancava per trasformare la condivisione dell’energia da adempimento complesso, gestito a fatica dai soci, in un servizio professionale affidabile a un soggetto terzo qualificato. Vediamo che cosa prevede davvero la norma, che cosa è già possibile e che cosa, invece, attende ancora un passaggio regolatorio.

La novità: una figura nuova dentro il market design

La direttiva (UE) 2024/1711 ha elevato la “condivisione dell’energia” a diritto dei clienti attivi e, nel nuovo art. 15-bis della direttiva 2019/944, ha previsto che i clienti possano nominare un terzo come organizzatore della condivisione. Il D.Lgs. 3/2026 ha trasposto questo schema modificando il D.Lgs. 210/2021 (art. 14, commi 8-bis e seguenti): la condivisione può avvenire sulla base di accordi privati tra clienti attivi oppure essere affidata, appunto, a un organizzatore.

Il punto dirimente, spesso frainteso: l’organizzatore non coincide necessariamente con il “referente” della CER verso il GSE, che resta un ruolo distinto e formale. L’organizzatore può essere lo stesso soggetto, ma può anche essere una persona giuridica esterna alla comunità. È questa la vera novità operativa: la gestione della condivisione diventa un servizio che si può esternalizzare.

Chi è (e cosa può fare) l’organizzatore

In coerenza con la direttiva, l’organizzatore della condivisione è il soggetto terzo nominato dai partecipanti per occuparsi, in sintesi, di:

La norma europea aggiunge un elemento pratico rilevante: l’organizzatore (o altro terzo) può possedere o gestire impianti rinnovabili o di stoccaggio fino a 6 MW senza per questo essere qualificato come “cliente attivo”, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. Si apre così uno spazio chiaro per sviluppatori, ESCo e operatori che vogliano mantenere un ruolo gestionale anche dopo aver ceduto l’impianto alla comunità.

Il “cliente attivo” allargato e le soglie

Il decreto amplia la definizione di cliente attivo includendo espressamente la condivisione dell’energia, accanto all’autoconsumo e alla vendita dell’autoprodotto, e consente di stipulare più contratti di fornitura e di condivisione. Restano fermi i limiti dimensionali pensati per preservare la natura non professionale dell’attività: per le singole abitazioni la capacità di riferimento è fino a 30 kW, mentre per i condomini si arriva fino a 100 kW. Chi condivide entro questi limiti non assume gli obblighi tipici dei fornitori.

Il nodo pratico: gestire la condivisione non è vendere energia

Qui sta il valore della riforma per chi opera nel settore. Gestire la condivisione significa governare la condivisione virtuale di energia già prodotta dagli impianti della configurazione e ripartire i benefici economici (tariffa premio del Decreto CACER e corrispettivo di valorizzazione ARERA del TIAD). Non significa cedere energia ai membri.

Ne discende che, secondo la lettura prevalente, per la sola funzione di organizzazione della condivisione non è richiesta l’iscrizione all’Elenco dei venditori di energia elettrica (il registro “EVE”, disciplinato dal D.M. 164/2022): resta invece attività di vendita – e quindi soggetta a EVE – la fornitura dell’energia “integrativa”, cioè quella che copre i consumi nelle ore in cui la produzione rinnovabile non basta. È una distinzione netta, che sul piano fiscale trova conferma nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: le somme che la CER ripartisce ai membri non sono corrispettivi di vendita ma restituzioni di benefici, escluse dal campo IVA e non qualificabili come distribuzione di utili (Ris. 37/E del 22 luglio 2024 e risposta n. 201/2024).

Lo stato dell’arte a giugno 2026: manca ancora la regolazione ARERA

Va detto con chiarezza, per non generare aspettative premature. Il comma 8-septies del nuovo art. 14 del D.Lgs. 210/2021 demanda all’ARERA una o più delibere attuative per definire nel dettaglio i requisiti dell’organizzatore, la gestione dei dati di misura e i rapporti con il Sistema Informativo Integrato (SII). Alla data di questo contributo (giugno 2026) tale regolazione non è ancora stata adottata: l’Autorità ha avviato i procedimenti di adeguamento (tra cui il Codice di condotta commerciale e la regolazione precontrattuale e contrattuale), e la piena operatività della condivisione – con l’adeguamento del SII – è attesa entro la fine del 2026.

In altre parole: la cornice di legge c’è ed è già efficace, ma il “motore” operativo – requisiti, schemi contrattuali standard, flussi dati – sarà definito dall’ARERA. Chi si muove ora deve farlo con contratti costruiti sulla disciplina generale del mandato (artt. 1703-1730 c.c.) e con clausole capaci di adattarsi automaticamente alla regolazione che verrà.

Opportunità e impatti per le imprese

Per i venditori di energia che già operano con le comunità, il D.Lgs. 3/2026 apre la possibilità concreta di posizionarsi come operatori integrati – fornitore dell’energia integrativa, organizzatore della condivisione e gestore tecnico della ripartizione – all’interno di un unico rapporto con i membri, senza rinunciare all’abilitazione EVE né richiedere nuove autorizzazioni. Per le ESCo, gli studi e le società di gestione, nasce un mercato di servizi professionali (rendicontazione GSE, gestione SII, monitoraggio contatori, ripartizione incentivi) finora svolti in modo frammentario.

Per gli sviluppatori di impianti, la figura consente di restare nella catena del valore anche dopo la cessione dell’impianto alla comunità, gestendone l’energia (entro la soglia dei 6 MW senza diventare cliente attivo). Per le PMI partecipanti, la condivisione resta un’opportunità di riduzione dei costi, purché non costituisca l’attività principale e nel rispetto dei codici ATECO esclusi.

Opportunità e impatti per i cittadini

Per le famiglie, i condomini e i piccoli consumatori il beneficio è soprattutto di semplificazione: affidare a un organizzatore qualificato i rapporti con GSE, distributore e SII significa togliere ai soci la parte più ostica della gestione, mantenendo intatti i diritti di cliente finale – in primis quello di scegliere e cambiare liberamente il venditore. La riforma rafforza inoltre le tutele contrattuali (diritto a contratti a prezzo fisso e a tempo determinato, accanto a quelli a prezzo dinamico) e l’attenzione alle famiglie vulnerabili.

Le questioni ancora aperte

Due punti meritano attenzione nei contratti. Il primo è il conflitto di interessi quando il venditore è anche organizzatore della stessa comunità: l’interesse a vendere più energia integrativa può confliggere con quello di massimizzare la condivisione interna. Il regolamento della CER e il contratto di organizzazione devono disciplinarlo espressamente (trasparenza, indicatori di performance, separazione delle partite). Il secondo è il regime di responsabilità dell’organizzatore per errori nella rendicontazione o nella ripartizione: in attesa della delibera ARERA si applica la responsabilità professionale per colpa propria del mandato, che va perimetrata in contratto (obblighi di diligenza, manleve, coperture assicurative).

Cosa può fare Enerleg

Enerleg affianca imprese, comunità energetiche, condomini ed enti pubblici nel tradurre questa riforma in soluzioni operative concrete, in particolare per:

L’obiettivo è uno solo: cogliere le opportunità della condivisione restando dentro ciò che la normativa già consente, senza forzature.

Enerleg S.r.l., dalla norma agli impianti

FONTE: Eventi Culturali Magazine

"Una società di vendita che deve prepararsi all’ETS2, un’impresa che valuta un impianto da fonte rinnovabile, un gruppo di soggetti interessati a costituire una Comunità Energetica: in ciascuno di questi casi la questione decisiva arriva prima della scelta finale. Servono dati attendibili, ruoli chiari, documenti allineati, tempi amministrativi sostenibili e una norma letta accanto alla pratica, non sopra di essa. È in questo passaggio, concreto e spesso meno visibile della tecnologia installata, che Enerleg S.r.l. ha costruito il proprio campo di lavoro, affiancando imprese, enti, professionisti e operatori nella consulenza tecnico-legale per energia e ambiente. La sede a Bolzano non è un dettaglio geografico da cartolina: nei territori alpini consumo energetico, efficienza degli edifici, costi del riscaldamento e tenuta sociale della transizione si misurano con una durezza molto pratica..."

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La nuova architettura della transizione energetica italiana

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 e il nuovo assetto giuridico e tecnico della promozione delle fonti rinnovabili

Con il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia recepisce la direttiva UE 2023/2413 RED III e ridefinisce in modo organico il quadro normativo nazionale sulla promozione delle fonti rinnovabili. Il provvedimento modifica il d.lgs. n. 199/2021, coordinandolo con le più recenti evoluzioni della normativa europea in materia di clima ed energia. Viene introdotto un insieme articolato di obiettivi, definizioni, obblighi e criteri tecnici destinati a incidere in modo significativo sulle strategie industriali, sugli investimenti e sui modelli di approvvigionamento energetico.

Accordi di acquisto di energia rinnovabile e superamento del perimetro tradizionale dei PPA

Uno degli elementi di maggiore rilievo riguarda l’introduzione della definizione di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili, inteso come il contratto con cui una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore. La definizione comprende l’energia elettrica e anche l’energia destinata al riscaldamento e al raffrescamento da fonti rinnovabili. Questa scelta normativa amplia il perimetro tradizionalmente associato ai Power Purchase Agreement, finora concentrati prevalentemente sull’energia elettrica, e apre a nuovi modelli contrattuali per la fornitura diretta di energia rinnovabile. Ne deriva un rafforzamento della certezza giuridica degli accordi bilaterali di medio-lungo termine e una maggiore integrazione tra produzione e consumo, con effetti rilevanti sulla pianificazione energetica delle imprese e sulla stabilizzazione dei costi.

Combustibili rinnovabili di origine non biologica e allineamento alla normativa europea

Il decreto introduce e disciplina in modo esplicito i combustibili rinnovabili di origine non biologica RFNBO, definiti come combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, l’idrogeno rinnovabile e i combustibili a base di idrogeno.

Il quadro nazionale viene coordinato con il Regolamento delegato UE 2023/1184, che stabilisce le condizioni affinché l’energia elettrica utilizzata nella produzione di RFNBO possa essere considerata pienamente rinnovabile e definisce le metodologie di calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Questo allineamento rafforza il ruolo dei combustibili rinnovabili avanzati come strumenti centrali per la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti.

Nuovi obiettivi nazionali al 2030

Il decreto fissa un obiettivo nazionale vincolante pari al 39,4 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030. L’obiettivo è accompagnato da una serie di target settoriali indicativi. Negli edifici è prevista una quota minima del 40,1 per cento di energia rinnovabile, considerando anche l’energia rinnovabile prelevata dalla rete. Nel settore industriale è richiesto un incremento medio annuo di 1,6 punti percentuali della quota di rinnovabili. Una quota pari al 5 per cento della nuova capacità installata dovrà provenire da tecnologie innovative. Questi obiettivi orientano in modo diretto le scelte di investimento e rafforzano il raccordo tra politiche energetiche, pianificazione edilizia e strategie industriali.

Industria e trasporti tra obblighi, quote e meccanismi di incentivazione

Nel settore industriale, il decreto introduce obiettivi specifici per l’utilizzo di RFNBO e idrogeno rinnovabile. Il contributo di queste fonti dovrà raggiungere almeno il 42 per cento entro il 2030 e il 60 per cento entro il 2035. Le modalità operative per il conseguimento degli obiettivi saranno definite da decreti attuativi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nel settore dei trasporti il quadro degli obblighi viene rafforzato e ampliato. I fornitori di combustibili, inclusa l’energia elettrica, devono garantire entro il 2030 una quota minima del 29 per cento di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia. Il decreto estende il perimetro dei combustibili conteggiabili includendo biocarburanti avanzati, RFNBO, carburanti da carbonio riciclato ed energia elettrica rinnovabile. Vengono introdotte quote minime specifiche e fattori moltiplicativi finalizzati a incentivare le soluzioni con maggiore valore ambientale.

Criteri di sostenibilità, certificazione e riduzione delle emissioni

Una parte rilevante del decreto è dedicata all’aggiornamento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Vengono rafforzati i requisiti di tutela della biodiversità, di gestione sostenibile delle foreste e di mantenimento del carbonio nei suoli. È previsto un abbassamento delle soglie dimensionali degli impianti soggetti agli obblighi e un’estensione della durata di applicazione dei criteri.

È istituito un sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, affiancato dal riconoscimento dei sistemi volontari europei. Viene inoltre previsto un regime transitorio per garantire continuità agli impianti già incentivati. Le modifiche agli Allegati VI e VII del d.lgs. 199/2021 precisano le metodologie di calcolo delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita dei combustibili. La definizione puntuale delle metodologie di calcolo consente alle imprese di misurare e dimostrare in modo trasparente le riduzioni emissive, migliorando la comparabilità delle performance ambientali. In prospettiva, questo approccio supporta scelte industriali più consapevoli, rafforza il posizionamento ESG e favorisce l’integrazione dei combustibili rinnovabili nelle strategie di decarbonizzazione e nei meccanismi ETS.

Garanzie di origine, tracciabilità e comunità energetiche

Il decreto rafforza il ruolo delle Garanzie di Origine come strumento centrale di tracciabilità dell’energia rinnovabile. Sono introdotte procedure semplificate per gli impianti di piccola taglia, con potenza inferiore a 50 kW, e per quelli inseriti nelle Comunità Energetiche Rinnovabili. Le Garanzie di Origine assumono un ruolo chiave per la trasparenza delle offerte commerciali e per la valorizzazione dell’energia rinnovabile nei rapporti tra produttori, fornitori e clienti finali. In questo contesto si apre una riflessione sul ruolo delle Comunità Energetiche come soggetti capaci di condividere energia e anche di operare come produttori in grado di vendere energia rinnovabile ai clienti finali. L’integrazione di strumenti come PPA e Garanzie di Origine favorisce lo sviluppo di modelli contrattuali innovativi.

Impatti operativi e prospettive per le imprese

Nel complesso, il Decreto legislativo n. 5 del 2026 ridisegna il quadro regolatorio della transizione energetica e richiede alle imprese una revisione delle tempistiche progettuali, delle valutazioni economiche e delle strategie di approvvigionamento. La norma affianca agli obiettivi un sistema articolato di obblighi, incentivi, certificazioni e strumenti contrattuali che richiedono competenze integrate di natura giuridica, tecnica ed economica. Per manager e amministratori la sfida consiste nel tradurre questo nuovo assetto normativo in decisioni coerenti, evitando approcci frammentati e cogliendo le opportunità offerte da strumenti come i PPA, le comunità energetiche e i combustibili rinnovabili avanzati. Il decreto segna così una base regolatoria solida a partire dalla quale ripensare modelli di business, investimenti e posizionamento nel mercato dell’energia.

Assetto del mercato dell’energia elettrica dell’unione

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (entra in vigore il 24/01/2026)

Contratto di fornitura di energia elettrica

Inserito il comma 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies all'art. 3 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210, per cui:
15-bis. “Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori”.

Punti di interesse per il settore

Chiarezza regolatoria sui “prezzi fissi”
Il decreto supera ambiguità interpretative: un contratto può essere definito “a prezzo fisso” anche se include articolazioni orarie, purché queste siano predefinite e non modificabili dal fornitore.
Maggiore tutela per il cliente finale
Viene rafforzato il principio secondo cui il cliente deve essere protetto da:
- modifiche unilaterali del prezzo dell’energia;
- riformulazioni contrattuali mascherate da offerte “ibride”.
Le uniche variazioni ammesse in bolletta sono quelle esterne alla volontà del fornitore.

Impatti sulle offerte commerciali

I fornitori dovranno:
- rivedere la struttura e la comunicazione delle offerte a prezzo fisso;
- assicurare che gli elementi di flessibilità siano trasparenti, predeterminati e coerenti con la nuova definizione normativa.
Possibili effetti anche sui template contrattuali e sulla documentazione precontrattuale.

Allineamento con gli obiettivi di trasparenza UE

La norma si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza e comparabilità delle offerte nel mercato retail dell’energia, in linea con i principi europei di tutela del consumatore.
15-ter. “Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore”.
15-quater. “L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti”.
15-quinquies. “La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito”.

Aggiunto il comma 38-ter: “1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.

  1. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:
    a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
    b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
    c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
    d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:

  1. l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;

  2. gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;

  3. la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta”.

Sblocco delle connessioni in aree congestionate

La connessione flessibile rappresenta una risposta concreta al problema della saturazione delle reti, consentendo nuove connessioni in zone oggi critiche.
Impatti su impianti FER, storage e nuovi carichi
Particolarmente rilevante per:
- nuovi impianti da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo;
- grandi consumatori e nuove utenze energivore,
che potranno accedere alla rete con limiti dinamici di potenza.

Nuovi obblighi tecnologici per gli utenti

Gli utenti con connessione flessibile potranno essere tenuti a:
- installare sistemi certificati di controllo della potenza (“CCI”);
- garantire la gestibilità dell’immissione/prelievo in funzione delle condizioni di rete.

Centralità della regolazione ARERA

L’effettiva applicabilità della misura dipenderà da:
- criteri di individuazione delle aree “a capacità limitata”;
- regole di funzionamento degli accordi di flessibilità;
- responsabilità e diritti delle parti in caso di limitazioni operative.

comma 2-c-undecies): “l’Autorità (...) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole”.

Art. 5 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210: comma 1. “I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali”.

Libertà di scelta transfrontaliera

Viene esplicitato il diritto del cliente finale di acquistare energia da operatori di altri Stati membri, favorendo:
integrazione del mercato elettrico europeo;
maggiore concorrenza tra fornitori.

Apertura ai modelli di energy sharing

La possibilità di sottoscrivere più accordi di condivisione dell’energia abilita modelli evoluti come:
- comunità energetiche;
- autoconsumo diffuso;
- combinazioni di autoproduzione e approvvigionamento esterno.

Impatti su misurazione e fatturazione

La norma richiede adeguamenti nei sistemi di:
- misura dell’energia;
- contabilizzazione dei flussi;
- fatturazione separata, con implicazioni operative per distributori e venditori.

Ruolo delle regole tecniche e di bilanciamento

L’esercizio dei diritti è subordinato al rispetto delle norme su scambi e bilanciamento, confermando la necessità di un coordinamento tecnico-regolatorio per garantire sicurezza e stabilità del sistema.

All’art. 5 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210 è stato aggiunto il comma 2-bis per cui: “Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali”.

comma 3: “I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato;
h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste”.

comma 4. “Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice”.

comma 7. “I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza”.

comma 14-bis: “L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica”.

Obbligo di offerta a prezzo fisso su richiesta

I fornitori con oltre 200.000 clienti finali devono essere strutturalmente in grado di offrire contratti a tempo determinato e a prezzo fisso di almeno un anno.
→ Impatti diretti su strategie di pricing, coperture di rischio e procurement.

Ripensamento dei modelli di offerta

La distinzione tra prezzo fisso, variabile e dinamico diventa elemento essenziale del contratto.
→ Necessaria una segmentazione chiara delle offerte e l’eliminazione di formule ibride non pienamente trasparenti.

Rafforzamento degli obblighi informativi

L’estensione dell’elenco delle informazioni obbligatorie impone:
- revisione delle condizioni generali di contratto;
- riallineamento di offerte, sito web e fatture;
- maggiore coerenza tra comunicazione commerciale e contenuto contrattuale.

Incremento del rischio di contenzioso

Una comunicazione non conforme può generare:
- reclami strutturati;
- accesso facilitato alla conciliazione ARERA;
- contenzioso seriale su contratti e fatturazione.
→ La chiarezza contrattuale diventa presidio di difesa legale.

Dopo l'art. 5 è inserito l’art. 5-bis: “1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:
a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;
c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato”.

Modificato il comma 3 e 7 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210:
3. “L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'art. 45 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o più atti regolatori idonei a garantire che, entro il 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta”.
7. “L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione nonché misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5”.

All’art. 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 sono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter:
1-bis. “I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:
a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura”.
1-ter. “L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b)”.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».

All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
comma 8: “La condivisione dell'energia elettrica è consentita nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia è condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa è pari, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità”.

All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono stati aggiunti i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies e 8-septies.
8-bis. “I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio”.

8-ter. “L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti”.

8-quater. “I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);
g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento”.

8-quinquies. “Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW”.
8-sexies. “I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:

  1. registrare gli accordi di condivisione dell'energia;

  2. fornire informazioni per la condivisione dell'energia;

  3. ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione”.

8-septies. “L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti”.

All'articolo 2, comma 1, lettera q): “energia condivisa: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato”.

All'articolo 32, comma 3, lettera c): “(...) 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare: (...) c) individua le modalità con le quali i clienti finali possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa”.

All'art. 38, dopo il comma 5-septies, è aggiunto il comma 5-octies.
5-octies. “L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori”.

“1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. (...)”.

“(...) Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale”.