
Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 e il nuovo assetto giuridico e tecnico della promozione delle fonti rinnovabili
Con il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia recepisce la direttiva UE 2023/2413 RED III e ridefinisce in modo organico il quadro normativo nazionale sulla promozione delle fonti rinnovabili. Il provvedimento modifica il d.lgs. n. 199/2021, coordinandolo con le più recenti evoluzioni della normativa europea in materia di clima ed energia. Viene introdotto un insieme articolato di obiettivi, definizioni, obblighi e criteri tecnici destinati a incidere in modo significativo sulle strategie industriali, sugli investimenti e sui modelli di approvvigionamento energetico.
Accordi di acquisto di energia rinnovabile e superamento del perimetro tradizionale dei PPA
Uno degli elementi di maggiore rilievo riguarda l’introduzione della definizione di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili, inteso come il contratto con cui una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore. La definizione comprende l’energia elettrica e anche l’energia destinata al riscaldamento e al raffrescamento da fonti rinnovabili. Questa scelta normativa amplia il perimetro tradizionalmente associato ai Power Purchase Agreement, finora concentrati prevalentemente sull’energia elettrica, e apre a nuovi modelli contrattuali per la fornitura diretta di energia rinnovabile. Ne deriva un rafforzamento della certezza giuridica degli accordi bilaterali di medio-lungo termine e una maggiore integrazione tra produzione e consumo, con effetti rilevanti sulla pianificazione energetica delle imprese e sulla stabilizzazione dei costi.
Combustibili rinnovabili di origine non biologica e allineamento alla normativa europea
Il decreto introduce e disciplina in modo esplicito i combustibili rinnovabili di origine non biologica RFNBO, definiti come combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, l’idrogeno rinnovabile e i combustibili a base di idrogeno.
Il quadro nazionale viene coordinato con il Regolamento delegato UE 2023/1184, che stabilisce le condizioni affinché l’energia elettrica utilizzata nella produzione di RFNBO possa essere considerata pienamente rinnovabile e definisce le metodologie di calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Questo allineamento rafforza il ruolo dei combustibili rinnovabili avanzati come strumenti centrali per la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti.
Nuovi obiettivi nazionali al 2030
Il decreto fissa un obiettivo nazionale vincolante pari al 39,4 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030. L’obiettivo è accompagnato da una serie di target settoriali indicativi. Negli edifici è prevista una quota minima del 40,1 per cento di energia rinnovabile, considerando anche l’energia rinnovabile prelevata dalla rete. Nel settore industriale è richiesto un incremento medio annuo di 1,6 punti percentuali della quota di rinnovabili. Una quota pari al 5 per cento della nuova capacità installata dovrà provenire da tecnologie innovative. Questi obiettivi orientano in modo diretto le scelte di investimento e rafforzano il raccordo tra politiche energetiche, pianificazione edilizia e strategie industriali.
Industria e trasporti tra obblighi, quote e meccanismi di incentivazione
Nel settore industriale, il decreto introduce obiettivi specifici per l’utilizzo di RFNBO e idrogeno rinnovabile. Il contributo di queste fonti dovrà raggiungere almeno il 42 per cento entro il 2030 e il 60 per cento entro il 2035. Le modalità operative per il conseguimento degli obiettivi saranno definite da decreti attuativi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nel settore dei trasporti il quadro degli obblighi viene rafforzato e ampliato. I fornitori di combustibili, inclusa l’energia elettrica, devono garantire entro il 2030 una quota minima del 29 per cento di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia. Il decreto estende il perimetro dei combustibili conteggiabili includendo biocarburanti avanzati, RFNBO, carburanti da carbonio riciclato ed energia elettrica rinnovabile. Vengono introdotte quote minime specifiche e fattori moltiplicativi finalizzati a incentivare le soluzioni con maggiore valore ambientale.
Criteri di sostenibilità, certificazione e riduzione delle emissioni
Una parte rilevante del decreto è dedicata all’aggiornamento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Vengono rafforzati i requisiti di tutela della biodiversità, di gestione sostenibile delle foreste e di mantenimento del carbonio nei suoli. È previsto un abbassamento delle soglie dimensionali degli impianti soggetti agli obblighi e un’estensione della durata di applicazione dei criteri.
È istituito un sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, affiancato dal riconoscimento dei sistemi volontari europei. Viene inoltre previsto un regime transitorio per garantire continuità agli impianti già incentivati. Le modifiche agli Allegati VI e VII del d.lgs. 199/2021 precisano le metodologie di calcolo delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita dei combustibili. La definizione puntuale delle metodologie di calcolo consente alle imprese di misurare e dimostrare in modo trasparente le riduzioni emissive, migliorando la comparabilità delle performance ambientali. In prospettiva, questo approccio supporta scelte industriali più consapevoli, rafforza il posizionamento ESG e favorisce l’integrazione dei combustibili rinnovabili nelle strategie di decarbonizzazione e nei meccanismi ETS.
Garanzie di origine, tracciabilità e comunità energetiche
Il decreto rafforza il ruolo delle Garanzie di Origine come strumento centrale di tracciabilità dell’energia rinnovabile. Sono introdotte procedure semplificate per gli impianti di piccola taglia, con potenza inferiore a 50 kW, e per quelli inseriti nelle Comunità Energetiche Rinnovabili. Le Garanzie di Origine assumono un ruolo chiave per la trasparenza delle offerte commerciali e per la valorizzazione dell’energia rinnovabile nei rapporti tra produttori, fornitori e clienti finali. In questo contesto si apre una riflessione sul ruolo delle Comunità Energetiche come soggetti capaci di condividere energia e anche di operare come produttori in grado di vendere energia rinnovabile ai clienti finali. L’integrazione di strumenti come PPA e Garanzie di Origine favorisce lo sviluppo di modelli contrattuali innovativi.
Impatti operativi e prospettive per le imprese
Nel complesso, il Decreto legislativo n. 5 del 2026 ridisegna il quadro regolatorio della transizione energetica e richiede alle imprese una revisione delle tempistiche progettuali, delle valutazioni economiche e delle strategie di approvvigionamento. La norma affianca agli obiettivi un sistema articolato di obblighi, incentivi, certificazioni e strumenti contrattuali che richiedono competenze integrate di natura giuridica, tecnica ed economica. Per manager e amministratori la sfida consiste nel tradurre questo nuovo assetto normativo in decisioni coerenti, evitando approcci frammentati e cogliendo le opportunità offerte da strumenti come i PPA, le comunità energetiche e i combustibili rinnovabili avanzati. Il decreto segna così una base regolatoria solida a partire dalla quale ripensare modelli di business, investimenti e posizionamento nel mercato dell’energia.