
L’aggiornamento della legge europea sul clima e la recente revisione del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) hanno riportato al centro del dibattito pubblico e industriale il tema dei crediti di carbonio, spesso evocati come possibile strumento di compensazione degli obblighi derivanti dall’ETS2, il nuovo sistema europeo per edifici, trasporto stradale e ulteriori settori.
Si tratta, tuttavia, di una prospettiva che non trova riscontro nel diritto vigente dell’Unione europea e che rischia di alimentare aspettative non coerenti con l’attuale quadro normativo.
Accanto a questo dato, sta però emergendo un secondo filone di crescente interesse, distinto dall’ETS ma pienamente legittimo: lo sviluppo di crediti di carbonio locali lungo le filiere produttive delle imprese. Un ambito che, pur non incidendo sulla compliance ETS2, presenta ricadute rilevanti in termini di strategia industriale, rendicontazione di sostenibilità e posizionamento competitivo nel medio‑lungo periodo.
L’ETS2 è stato introdotto dalla Direttiva (UE) 2023/959, che ha modificato la Direttiva 2003/87/CE, ed è stato recepito in Italia con il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147. Il nuovo sistema estende il carbon pricing ai combustibili utilizzati negli edifici, nel trasporto stradale e in altri settori non ricompresi nell’ETS1, adottando un modello a monte per i soggetti regolamentati – i fornitori che immettono in consumo combustibili e carburanti – e a valle per i consumatori finali, sui quali i costi saranno progressivamente ribaltati.
L’ETS2 non prevede assegnazioni gratuite pertanto le quote di emissione dovranno essere interamente acquistate all’asta. Gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica sono già operativi dal 2025, mentre l’avvio del mercato e dell’obbligo di restituzione delle quote è fissato al 1° gennaio 2028.
Nel quadro giuridico attuale la disciplina è inequivoca: gli obblighi ETS2 possono essere adempiuti esclusivamente mediante la restituzione di quote EUA2. Non è ammesso l’utilizzo di crediti di carbonio, né di origine internazionale né domestica, per la compliance. Qualsiasi ipotesi di compensazione diretta resta quindi giuridicamente inammissibile allo stato del diritto positivo.
Parte della confusione che circonda il tema nasce dal frequente richiamo alla soglia del 5%, talvolta presentata come una finestra di flessibilità applicabile anche all’ETS. In realtà, tale riferimento appartiene a un ambito normativo del tutto distinto, legato alla definizione del nuovo obiettivo climatico dell’Unione europea al 2040, che prevede una riduzione del 90% delle emissioni nette rispetto ai livelli del 1990. In quel contesto, è stato ipotizzato che, a partire dal 2036, gli Stati membri possano coprire fino al 5% dell’obiettivo complessivo attraverso crediti internazionali di alta qualità conformi all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Questa flessibilità riguarda la Climate Law e i contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions – NDC), non il funzionamento dell’ETS, e non consente in alcun modo l’impiego di crediti per la restituzione delle quote ETS2.
Un ulteriore tassello del nuovo quadro europeo è rappresentato dal Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework (CRCF), istituito con il Regolamento (UE) 2024/3012. Il CRCF introduce una certificazione europea volontaria per le rimozioni permanenti di carbonio, per il carbon farming e per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Anche in questo caso, i confini giuridici sono netti: il CRCF non modifica l’ETS2, non introduce meccanismi compensativi e non consente l’utilizzo delle rimozioni certificate ai fini della compliance. Rappresenta piuttosto la base tecnica di un possibile futuro mercato regolato delle rimozioni, demandato a eventuali revisioni legislative future.
Proprio perché esclusi dal perimetro della compliance ETS, i crediti di carbonio volontari trovano oggi uno spazio di sviluppo pienamente legittimo al di fuori degli obblighi regolatori, in particolare lungo le filiere produttive. Il diritto dell’Unione europea consente – e in parte incoraggia – tali strumenti, a condizione che siano addizionali rispetto agli obblighi normativi, fondati su sistemi di misurazione e verifica certi, privi di doppio conteggio con politiche pubbliche o sistemi ETS e utilizzati in modo coerente per finalità volontarie, di rendicontazione CSRD o per claim ambientali prudenti e difendibili.
Rientrano in questo ambito interventi come l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e il fuel switch dei processi industriali, il ricorso a biometano o idrogeno low‑carbon dove non imposto dalla normativa, nonché i progetti di carbon farming, biochar, gestione forestale o stoccaggio del carbonio in prodotti a lunga durata. Iniziative che non riducono gli obblighi ETS2, ma che generano valore su un piano distinto e crescente.
Sotto il profilo giuridico ed economico, i crediti di filiera non sostituiscono la restituzione delle quote ETS2 e non incidono sulla compliance. La loro funzione è un’altra. Da un lato, rafforzano la rendicontazione di sostenibilità in ambito CSRD ed ESRS, contribuendo a dimostrare riduzioni reali delle emissioni di Scope 3, se correttamente contabilizzate. Dall’altro, costituiscono una vera e propria palestra regolatoria in vista dell’attuazione futura del CRCF. Infine, offrono alle imprese capofila un vantaggio competitivo concreto, riducendo il rischio climatico della supply chain e aumentando la resilienza degli approvvigionamenti.
In questo senso, l’ETS2 agisce come un catalizzatore indiretto. L’impossibilità di compensare gli obblighi con crediti rende questi ultimi più selettivi e strategici. Il segnale di prezzo applicato ai combustibili fossili spinge verso una riduzione strutturale dei consumi e indirizza gli investimenti verso soluzioni che, pur non rilevanti per la compliance, generano crediti volontari di alta qualità.
Ne emerge un ecosistema nel quale l’ETS2 disciplina il costo del carbonio fossile, mentre i crediti di filiera valorizzano la riduzione anticipata e certificata delle emissioni.
In conclusione, l’ETS2 non è compensabile con crediti di carbonio e non lo sarà nel breve periodo. Ma limitare l’analisi all’alternativa “ETS sì, crediti no” significa non cogliere il disegno più ampio che il legislatore europeo sta costruendo. I crediti di carbonio locali di filiera, se ben progettati, non servono a eludere l’ETS2, ma ad anticipare l’evoluzione regolatoria, rafforzare la rendicontazione e preparare le imprese ai mercati regolati di domani.
L’ETS2 non si compensa. Ma la filiera che riduce e certifica oggi, domani avrà un vantaggio negoziabile.
pubblicato su Partner24Ore Network