
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 3 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. (entra in vigore il 24/01/2026)
Inserito il comma 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies all'art. 3 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210, per cui:
15-bis. “Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori”.
Chiarezza regolatoria sui “prezzi fissi”
Il decreto supera ambiguità interpretative: un contratto può essere definito “a prezzo fisso” anche se include articolazioni orarie, purché queste siano predefinite e non modificabili dal fornitore.
Maggiore tutela per il cliente finale
Viene rafforzato il principio secondo cui il cliente deve essere protetto da:
- modifiche unilaterali del prezzo dell’energia;
- riformulazioni contrattuali mascherate da offerte “ibride”.
Le uniche variazioni ammesse in bolletta sono quelle esterne alla volontà del fornitore.
I fornitori dovranno:
- rivedere la struttura e la comunicazione delle offerte a prezzo fisso;
- assicurare che gli elementi di flessibilità siano trasparenti, predeterminati e coerenti con la nuova definizione normativa.
Possibili effetti anche sui template contrattuali e sulla documentazione precontrattuale.
La norma si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza e comparabilità delle offerte nel mercato retail dell’energia, in linea con i principi europei di tutela del consumatore.
15-ter. “Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore”.
15-quater. “L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti”.
15-quinquies. “La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito”.
Aggiunto il comma 38-ter: “1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.
Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:
a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:
l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;
gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;
la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta”.
La connessione flessibile rappresenta una risposta concreta al problema della saturazione delle reti, consentendo nuove connessioni in zone oggi critiche.
Impatti su impianti FER, storage e nuovi carichi
Particolarmente rilevante per:
- nuovi impianti da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo;
- grandi consumatori e nuove utenze energivore,
che potranno accedere alla rete con limiti dinamici di potenza.
Gli utenti con connessione flessibile potranno essere tenuti a:
- installare sistemi certificati di controllo della potenza (“CCI”);
- garantire la gestibilità dell’immissione/prelievo in funzione delle condizioni di rete.
L’effettiva applicabilità della misura dipenderà da:
- criteri di individuazione delle aree “a capacità limitata”;
- regole di funzionamento degli accordi di flessibilità;
- responsabilità e diritti delle parti in caso di limitazioni operative.
comma 2-c-undecies): “l’Autorità (...) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole”.
Art. 5 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210: comma 1. “I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali”.
Viene esplicitato il diritto del cliente finale di acquistare energia da operatori di altri Stati membri, favorendo:
integrazione del mercato elettrico europeo;
maggiore concorrenza tra fornitori.
La possibilità di sottoscrivere più accordi di condivisione dell’energia abilita modelli evoluti come:
- comunità energetiche;
- autoconsumo diffuso;
- combinazioni di autoproduzione e approvvigionamento esterno.
La norma richiede adeguamenti nei sistemi di:
- misura dell’energia;
- contabilizzazione dei flussi;
- fatturazione separata, con implicazioni operative per distributori e venditori.
L’esercizio dei diritti è subordinato al rispetto delle norme su scambi e bilanciamento, confermando la necessità di un coordinamento tecnico-regolatorio per garantire sicurezza e stabilità del sistema.
All’art. 5 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210 è stato aggiunto il comma 2-bis per cui: “Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali”.
comma 3: “I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato;
h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste”.
comma 4. “Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice”.
comma 7. “I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza”.
comma 14-bis: “L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica”.
I fornitori con oltre 200.000 clienti finali devono essere strutturalmente in grado di offrire contratti a tempo determinato e a prezzo fisso di almeno un anno.
→ Impatti diretti su strategie di pricing, coperture di rischio e procurement.
La distinzione tra prezzo fisso, variabile e dinamico diventa elemento essenziale del contratto.
→ Necessaria una segmentazione chiara delle offerte e l’eliminazione di formule ibride non pienamente trasparenti.
L’estensione dell’elenco delle informazioni obbligatorie impone:
- revisione delle condizioni generali di contratto;
- riallineamento di offerte, sito web e fatture;
- maggiore coerenza tra comunicazione commerciale e contenuto contrattuale.
Una comunicazione non conforme può generare:
- reclami strutturati;
- accesso facilitato alla conciliazione ARERA;
- contenzioso seriale su contratti e fatturazione.
→ La chiarezza contrattuale diventa presidio di difesa legale.
Dopo l'art. 5 è inserito l’art. 5-bis: “1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:
a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;
c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato”.
Modificato il comma 3 e 7 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210:
3. “L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'art. 45 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o più atti regolatori idonei a garantire che, entro il 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta”.
7. “L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione nonché misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5”.
All’art. 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 sono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter:
1-bis. “I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:
a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura”.
1-ter. “L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b)”.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
comma 8: “La condivisione dell'energia elettrica è consentita nell'ambito delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia è condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa è pari, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia può essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità”.
All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono stati aggiunti i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies e 8-septies.
8-bis. “I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio”.
8-ter. “L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti”.
8-quater. “I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);
g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento”.
8-quinquies. “Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW”.
8-sexies. “I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:
registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
fornire informazioni per la condivisione dell'energia;
ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione”.
8-septies. “L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti”.
All'articolo 2, comma 1, lettera q): “energia condivisa: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato”.
All'articolo 32, comma 3, lettera c): “(...) 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare: (...) c) individua le modalità con le quali i clienti finali possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa”.
All'art. 38, dopo il comma 5-septies, è aggiunto il comma 5-octies.
5-octies. “L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori”.
“1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. (...)”.
“(...) Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale”.